Avvocato immobiliarista a Firenze
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La proprietà di un immobile si dimostra con il c.d.”titolo” che può essere il contratto di acquisto, la donazione, l’accettazione dell’eredità etc. In ogni caso presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo dove si trova l’immobile troviamo la trascrizione del titolo che attesta la proprietà del bene in capo ad uno o più soggetti: basta fare una semplice visura. Occorre inoltre dimostrare di aver ricevuto la proprietà del bene da chi ne aveva diritto essendone legittimo proprietario e ciò si dimostra con le precedenti trascrizioni nel ventennio. In questo senso si parla di continuità delle trascrizioni.
Il diritto di superficie è previsto dall’art 952 del codice civile e prevede due diverse figure giuridiche: un diritto di costruire e mantenere la proprietà e un diritto di proprietà su una costruzione già esistente acquistato separatamente dalla proprietà del suolo cui la costruzione accede Nel primo caso si ha il diritto di superficie vero e proprio che consiste nella concessione da parte del proprietario di un suolo a favore di un terzo di costruire su quel suolo un edificio e di mantenerne la proprietà. Nel secondo caso, in cui il proprietario del suolo cede a terzi la proprietà di una costruzione già esistente, si dà vita ad un diritto di proprietà.
Tale diritto è riservato alla casa utilizzata come residenza familiare ed Il coniuge superstite mantiene anche il diritto di utilizzare i mobili presenti nell’abitazione, sempre che siano di proprietà del defunto o di proprietà comune. Non può però concedere l’immobile in locazione: infatti se dovesse andare a vivere altrove, perderebbe il diritto di abitazione. Anche in caso di altri eredi, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione. Il titolare dell’abitazione è tenuto, sotto il profilo fiscale, a versare i tributi relativi all’intero immobile sul quale vanta diritto Il diritto di abitazione. Come l’ usufrutto è un diritto temporaneo, può essere costituito per la durata della vita del titolare del diritto, ma non può eccedere questa ma a differenza dell’usufrutto non è trasferibile né pignorabile.
E’il diritto che attribuisce al titolare una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, a parità di condizioni, ai fini della costituzione di un determinato negozio giuridico (es.compravendita). La prelazione può essere legale trovando fondamento nella legge (es.prelazione del coerede o del conduttore) o volontaria quando deriva dall’accordo delle parti. Nel primo caso vincola tutti (c.d.efficacia reale), nel secondo caso solo le parti dell’accordo (c.d.efficacia obbligatoria).
Il diritto del mediatore (da intendersi come professionista abilitato) di richiedere il compenso sorge quando la conclusione dell'affare è da ricondurre all'opera dello stesso agente immobiliare. L’art.1755 al primo comma stabilisce che Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Il diritto al compenso è da individuare nell'attività di mediazione che si concretizza con l’accettazione della proposta irrevocabile o nella stipula del preliminare. Il secondo comma dell’art.1755 stabilisce che la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
a Firenze e Provincia
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